Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata al riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS), in quanto essa rappresenta un importante mezzo di comunicazione per i sordi.
      Il 30 marzo 2007 l'Italia ha firmato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; il diritto alla comunicazione è senza dubbio da considerare fra i diritti naturali (ovvero strettamente correlati alla natura stessa dell'essere vivente) e, pertanto, l'uso della LIS costituisce garanzia del riconoscimento di tale diritto naturale.
      Erroneamente si tende a considerare la lingua dei segni come un'invenzione delle persone udenti e non dei sordi; questo è un vero e proprio non senso in quanto che motivo avrebbe chi possiede la facoltà dell'udito di inventare un linguaggio mimico-gestuale?
      Vero è, invece, che la lingua dei segni è da sempre oggetto - come lingua di una minoranza - di una sistematica marginalizzazione da parte della lingua italiana e quindi si è impoverita perché relegata a «comunicazione primitiva».
      La lingua dei segni è una lingua e come tutte le lingue possiede una struttura complessa e ricca di aspetti; essa è un altro modo di comunicare che non usa la parola e l'udito, bensì i movimenti delle mani, del viso e del corpo. Essa non è, per intenderci, la dattilogia (ovvero l'alfabeto manuale) che si usa soltanto per riferirsi a nomi propri e a parole straniere o sconosciute.
      La vista sostituisce l'udito, per questo motivo la lingua dei segni non si definisce parlata e scritta, ma visiva. Essendo tale, essa è diversa da tutte le altre lingue, anche dall'italiano: ha una sua grammatica, un suo alfabeto e ogni parola ha un suo segno preciso. La lingua dei segni, inoltre, si differenzia

 

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da nazione a nazione: così i sordi inglesi segnano la British Sign Language (BSL), i sordi americani l'American Sign Language (ASL) eccetera. Curioso sapere che esistono forme dialettali di LIS, per cui in Italia molti segni possono differenziarsi da regione a regione.
      In questo quadro non si può continuare a ignorare la necessità che la lingua dei segni abbia un riconoscimento ufficiale, così come deve essere riconosciuto ufficialmente e concretamente il diritto dei sordi di fare parte integrante della società.
      È necessario, dunque, ridare dignità a questo strumento di comunicazione così importante per decine di migliaia di persone nel nostro Paese e per fare ciò è fondamentale che essa sia usata, sempre, da chiunque e ovunque. La lingua si impara per imitazione e, quindi, non può che essere appresa in una comunità che la utilizza.
      Tra l'altro, è dimostrato che l'apprendimento della lingua dei segni agevola quello della lingua orale e questo è molto importante dal momento che in questo modo i sordi recuperano un'ulteriore funzione di comunicazione.
      Ogni anno nelle nostre scuole aumenta il numero degli studenti disabili, in particolar modo alle superiori, e questo è senza dubbio un dato positivo in quanto significa che questi ragazzi e le loro famiglie sono convinti che il sistema scolastico italiano possa dare loro la possibilità concreta di poter avere una formazione - se non uguale, simile - a quella dei loro coetanei udenti, persino dopo la scuola dell'obbligo.
      Dobbiamo sostenere questo sforzo, facendo in modo che l'integrazione delle persone sorde avvenga proprio in ambito scolastico e da tale ambito si estenda negli altri campi.
      In Italia i sordi sono oltre 70.000, considerando sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e, dunque, che non hanno neppure potuto acquisire il linguaggio parlato), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver imparato a parlare.
      Per i primi, in particolare, l'utilizzo di uno strumento con una specificità morfologica, sintattica e lessicale - come la LIS - è indispensabile per poter comunicare con chiunque.
      Il riconoscimento della LIS, così come delineato nella presente proposta di legge, costituisce - dunque - un atto di equità e il mezzo per abbattere le discriminazioni e avvicinare le persone indipendentemente dalla loro condizione fisica.
      Tutto ciò è già avvenuto a livello europeo, con le due risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998; ora è compito dei singoli Stati membri attuare quanto contenuto in tali documenti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, in quest'ottica, il riconoscimento da parte della Repubblica della LIS in attuazione di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale agli articoli 3 e 6 e dalle citate risoluzioni del Parlamento europeo.
      L'articolo 2 prevede che con regolamenti emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano definite le disposizioni per dare attuazione a tale riconoscimento. In ogni caso i regolamenti devono contenere disposizioni che consentano l'uso della LIS nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, delle regioni e degli enti locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali; che rendano effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per i bambini sordi; che fissino le modalità per l'insegnamento della LIS presso le università; e che diano, infine, piena applicazione - in relazione alle persone sorde - a quanto disposto in materia di diritto all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, alla formazione professionale e all'integrazione lavorativa (da realizzare attraverso apposite convenzioni con strutture pubbliche o accreditate), come previsto dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 

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